Controlli: Attenzione a rifiutare di dare indicazioni sull’identità personale ad un pubblico ufficiale perché costituisce reato.
La norma e i controlli
Può capitare a chiunque di essere sottoposto ad un controllo di routine, come quando si viene fermati alla guida di un veicolo, o di essere di essere identificati dalle forze dell’ordine nell’ambito di un particolare contesto.
Anche quando si viaggia in treno, è normale che il controllore o il capotreno effettuino il controllo dei titoli di viaggio.
In tutte queste situazioni, rifiutarsi di esibire i documenti richiesti o di dichiarare le proprie generalità al fine dell’identificazione, costituisce reato.
Dispone infatti l’articolo 651 del codice penale: Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.
Il caso
Di un particolare caso riguardante il “rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale” si è occupata la Suprema Corte di Cassazione, sez. I penale, che con sentenza del 14/11/2014 n.9957 ha stabilito che: integra l’ipotesi di cui all’art. 651 c.p. la condotta dell’imputato che non solo si astiene dall’esibire i suoi documenti d’identità, ma si rifiuta di declinare le proprie generalità ai Carabinieri a fronte di un controllo, atteso che la fattispecie di cui all’art. 651 c.p. ha come scopo quello di evitare che la Pubblica amministrazione sia intralciata nell’identificazione della persona cui le generalità sono richieste nell’esercizio dei potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale .
Il caso riguardava un agente di polizia che era sto fermato per un controllo perché alla guida di uno scooter senza casco.
La Corte ha anche sottolineato come a nulla rilevasse il fatto che l’imputato aveva poi fornito le sue generalità a dei colleghi.