Il supplente che va a occupare il posto lasciato libero dal collega che accetta un contratto su sede provvisoria può essere pagato in estate?
Tipologie di supplente
Secondo quanto postula l’art. 4 L. 124/1999, si possono individuare tre tipologie di supplenze per i docenti a scuola:
- Esercitate su cattedre vacanti e disponibili: si tratta di una supplenza che sarà svolta per l’intero anno scolastico, alla quale l’autorità provvede mediante conferimento di supplenze così dette annuali.
- Esercitate su cattedre c.d. di fatto disponibili, cui si provvederà mediante supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, limitatamente per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
- Oppure per casi diversi da quelli sopra indicati, le c.d. supplenze temporanee.
Sulla base di questa classificazione agiva in giudizio una docente la quale rivendicava, avendo avuto incarichi di supplenza fino al termine delle attività di didattiche, che le assegnazioni effettuate in suo favore sarebbero state illegittime, perché effettuate su posti vacanti, pertanto da assegnare fino al termine dell’anno scolastico. La differenza sarebbe significativa in termini di retribuzione in quanto la renderebbe titolare del diritto alla retribuzione per i mesi estivi.
I Giudici affermano che se il titolare di cui alla supplenza accetta un contratto fino al termine delle attività didattiche in altra sede, sul posto creatosi si può realizzare una riqualificazione ad organico di fatto dello stesso, pertanto lo stesso non dovrà essere considerato come vacante.
L’assegnazione del docente
In tale situazione pertanto, avrà agito correttamente il MIUR, considerando quella vacanza una disponibilità di fatto, destinata a cessare in una con la cessazione dell’assegnazione all’altra sede del titolare di ruolo nella sede provvisoria e quindi, correttamente con il termine delle attività didattiche destinata a concludersi, in lineare applicazione dell’art. 4 . E’ quanto si legge nella ordinanza Cassazione n. 12621/22.