Cartella esattoriale: alle S.U. l’ obbligo di motivazione degli interessi

L’obbligo di motivazione della cartella esattoriale in relazione agli interessi dovuti per ritardato pagamento è oggetto di contrasto giurisprudenziale.

La Cassazione con ordinanza n. 31960 del 2021 ha rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione relativa all’obbligo o meno di motivazione della cartella esattoriale con riferimento agli interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi

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La questione degli interessi

Nel caso in cui l’obbligazione tributaria non sia assolta nel termine stabilito dal legislatore, essendo venuta l’obbligazione a scadenza, deve considerarsi sorto il diritto dell’Amministrazione agli interessi di mora.

Per quanto riguarda tasse e imposte indirette, è il D.P.R. n. 131 del 1986, che all’ art. 55, disciplina, gli interessi per misura e decorrenza, delineando così un sistema che esclude ogni margine di discrezionalità.

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione la cartella non recherebbe indicazioni sufficienti (giorni, tassi d’interesse, imponibile, aliquote, ecc.) al fine di verificare la correttezza delle somme iscritte a ruolo e  nell’atto impugnato “viene riportato solo l’importo totale degli interessi applicati (e) non un prospetto analitico anche sintetico, che spieghi modalità, tassi e criteri seguiti nella loro determinazione”.

Il giudice di appello ha richiamato all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale è legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l’obbligo di specifica motivazione.

Secondo altro indirizzo giurisprudenziale, “La cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato deve essere motivata nella parte in cui mediante la stessa venga anche richiesto per la prima volta il pagamento di crediti diversi da quelli oggetto dell’atto impositivo oggetto del giudizio, come quelli afferenti gli interessi per i quali deve essere indicato, pertanto, il criterio di calcolo seguito”.

Pur considerando le peculiarità delle fattispecie scrutinate e quindi la necessità di differenziare l’obbligo di motivazione a seconda del contenuto prescritto per ciascun tipo di atto, la Cassazione ha ritenuto che sussistessero le condizioni per la rimessione della causa al Primo Presidente della Corte, affinché valuti l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, stante l’esigenza di rendere effettiva e incisiva la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, attraverso l’enunciazione di un principio di diritto, rispetto a questione variamente risolta dalla Sezione, questione che è destinata a riproporsi in numerose controversie.