Pagamenti in contanti: i termini sono stati prorogati

Pagamenti in contanti: con la proroga del termine la nuova soglia limite scatta a partire dal 1° gennaio 2023

pagamenti in contanti

Le norme e le date

Lo Stato lotta da anni contro l’evasione e la lotta passa anche attraverso la tracciabilità dei pagamenti.

Per tale motivo, vengono stabilite delle soglie entro le quali il pagamento può avvenire in contanti.

Anche per il 2023 i pagamenti in contanti avranno una nuova soglia a partire dal 1° gennaio.

Ciò è quanto stabilito dal Decreto Milleproroghe, convertito con la legge n.15/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, n. 49.

Il citato decreto ha infatti disposto il differimento della nuova soglia al 2023

In particolare, la proroga è disposta dall’art. 3 comma 6-septies, pertanto, la soglia di 2.000 euro permane anche per il 2022, spostando al 1° gennaio 2023 la data in cui essa si ridurrà a 1.000 euro.

Dispone l’articolo 3 co.6-septies: Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124 “1. Per l’anno 2022, il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023.”

Condizioni e sanzioni per pagamenti in contanti

È d’obbligo precisare che la norma riguarda il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.

Il trasferimento superiore al limite imposto è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente tramite metodi tracciabili (pagamenti con pos, bonifici bancari, etc.).

Le sanzioni previste per la violazione di denaro contante sono previste dal D.Lgs n.90/2017.

La prima sanzione è di importo pari all’importo fissato come limite di utilizzo del contante, inoltre, in caso di superamento della soglia, sono previste sanzioni sia a carico di chi effettua il pagamento irregolare sia per chi lo riceve, ma anche per chi omette di segnalare le irregolarità alle direzioni territoriali.

In questo ultimo caso si applica la sanzione che va da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro.