Riconciliazione coniugi: non basta ripristinare la convivenza

Riconciliazione coniugi: dopo la separazione è possibile riconciliarsi ma non basta il ripristino della convivenza temporanea e sperimentale

Questione

Dopo la separazione, il tempo potrebbe aiutare a cancellare le incomprensioni, le liti e i contrasti, favorendo un riavvicinamento tra gli ex coniugi e addirittura portando ad una vera e propria riconciliazione.

In tal caso, i coniugi vorrebbero cancellare la separazione e tornare alla condizione precedente, cioè al vincolo matrimoniale senza macchia.

In tal caso, l’Art. 157 del codice civile consente la “Cessazione degli effetti della separazione” e stabilisce: “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione”.

La sentenza

Attenzione però, perché non è sufficiente il semplice ripristino della convivenza per poter parlare di riconciliazione.

La Suprema Corte di Cassazione, sez. I civile, è intervenuta con la sentenza n.14037 del 21/05/2021 stabilendo che: Il ripristino della convivenza a scopo sperimentale e provvisorio non è sufficiente per provare la riconciliazione tra coniugi separati

In tema di riconciliazione tra coniugi separati, alla luce degli effetti da essa derivanti, non è sufficiente che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, che costituiscono il nucleo del vincolo coniugale.

Conseguentemente, l’accertamento di elementi che depongano in senso contrario alla ricostituzione dell’affectio familiare impedisce la produzione degli effetti che la legge riconnette alla riconciliazione.

Nel caso di specie, era stato accertato che il marito che dormiva sul divano, che non vi erano rapporti fisici e che durante la ripresa della convivenza l’ex marito intratteneva ancora la relazione extraconiugale.