Recesso anticipato da un contratto telefonico: c’è la penale?

Se si vuole cambiare operatore telefonico prima dei tempi previsti dal contratto che mi lega ancora al precedente devo pagare una penale?

Quanto appena richiamato si chiama formalmente recesso anticipato da contratto di fornitura telefonica. L’applicazione di una penale da parte della società telefonica con la quale si vuole chiudere il contratto, non sarebbe più applicabile dal 2007, quando con la così chiamata Legge Bersani è entrata in vigore, come specificato all’art. 1, comma 3 della Legge 40/2007.

Perché le società di telefonia potrebbero ancora chiedermi “la penale”

Al fine di poter richiedere comunque un importo “risarcitorio” per l’anticipato recesso, le compagnie telefoniche configurerebbero l’azione come un mancato vantaggio, procedendo pertanto a stabilire un quantum dovuto a tale titolo che fa anche da deterrente al recesso o addirittura passaggio a miglior offerente. Tale pratica sarebbe validata dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 1442/2010.

Occorre pagare quindi senza alcuna possibilità di essere esonerati?

La penale, dunque, è dovuta sempre e comunque in caso di recesso anticipato?

Sicuramente occorrerebbe, alla luce di quanto esposto, prestare attenzione alla qualificazione dell’addebito.

Come specificato dall’Autorità garante delle Comunicazioni, con Delibera n. 70/10/CIR, va fatta una distinzione. Infatti si legge che “In base a quanto stabilito dalla legge n. 40/2007, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso, gli unici importi che possono essere posti a carico dell’utente sono quelli giustificati da costi effettivi sostenuti dagli operatori, ovvero le spese per cui sia dimostrabile e dimostrato un pertinente e correlato costo sopportato per procedere alla disattivazione”.

E’ importante sottolineare che  resta onere della compagnia telefonica, che si tratti di addebito di una somma a titolo di costo di disattivazione e non di una penale, dovendo in questo secondo caso dimostrare che tale previsione sia stata preventivamente accettata dal consumatore mediante contratto scritto o consenso telefonico. In caso contrario la penale non sarà dovuta.