Chi paga per la somministrazione di un farmaco per il quale era nota l’allergia del paziente?
Un paziente muore per shock anafilattico a seguito della somministrazione di un noto farmaco antibiotico .
Nell’accertamento della responsabilità, , si giunge alla conclusione che debba ritenersi afferente al medico che per primo ha somministrato il farmaco al quale il paziente era allergico. Era seguito così un secondo medico che, constatata la precedente prescrizione aveva prescritto un farmaco diverso, ma contenente la stessa molecola che poi aveva provocato la morte del paziente. Vediamo ora analiticamente la decisione della Cassazione nella sentenza n. 11990/2022.
I fatti
Un paziente veniva ricoverato presso una struttura ospedaliera e con l’obbiettivo di perfezionare la cartella clinica, predisponendo i presupposti per un intervento chirurgico al quale doveva essere sottoposto, viene sottoposto ad una visita dello specialista alla quale assiste anche il caposala. In questo momento emerge che il paziente è gravemente allergico ad una molecola di un noto antibiotico. Il medico tuttavia prescriveva un antibiotico che conteneva proprio tale principio attivo.
Viene intrapresa a questo punto la preparazione all’intervento del paziente, che tuttavia viene rinviato e così la terapia antibiotica profilattica viene modificata da un altro medico, che in realtà sostituisce il farmaco prescritto dal medico precedente, ma con uno contenente il medesimo principio attivo.
In Cassazione accertata la responsabilità del medico
A seguito della rilevata responsabilità del caposala a causa dell’omesso controllo sulla cartella clinica nei gradi precedenti, lo stesso provvedeva ad inoltrare ricorso presso la Corte di Cassazione. In sede di legittimità veniva rilevato che nel procedimento separato, avviato nei confronti dei medici, è emerso che la prescrizione del medicinale incriminato veniva eseguita dopo che il caposala, il 28 novembre aveva preso visione della cartella del paziente.
Pertanto lo stesso caposala “non avrebbe potuto segnalare la pericolosità della somministrazione di tale farmaco in quanto egli non era mai stato informato della avvenuta sua prescrizione.”
La sentenza va quindi annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di Appello per un nuovo giudizio.