Vediamo se la fede nuziale, dopo la morte, appartiene al coniuge superstite o entra nell’asse ereditario come qualunque altro bene.
La questione è stata affrontata dal Tribunale di Torino, il quale si è trovato a decidere sulla domanda di rivendica della moglie superstite volta a rivendicare la proprietà esclusiva dell’anello nuziale contro la figlia. Quest’ultima infatti aveva sfilato la fede nuziale al padre dopo la sua morte.
Le argomentazioni e la decisione del Tribunale
Il Tribunale ha qualificato la domanda in base alla richiesta come azione di rivendica volta, appunto, a rivendicare la proprietà esclusiva della fede nuziale appartenuta in vita al defunto coniuge marito C.A., così da ottenerne la conseguente restituzione.
Il presupposto dell’azione di rivendica è la prova del titolo di proprietà esclusiva.
Per il Tribunale la coniuge superstite non ha allegato alcun valido titolo di proprietà tale da giustificare la sua iniziativa giudiziale.
Infatti, per il Giudice l’azione non poteva fondarsi sull’ affermazione secondo cui, dopo la morte della persona, “la fede nuziale appartiene al coniuge superstite e non entra nell’asse ereditario”. Né ha condiviso l’affermazione secondo cui “l’anello nuziale indossato dal marito dell’attrice era in realtà di proprietà di quest’ultima e quello indossato da lei era di proprietà del marito“, prevedendo il rito cattolico, con cui i coniugi avevano contratto matrimonio, “lo scambio degli anelli tra gli sposi come segno di amore e fedeltà”.
Per tradizione, infatti, sono i testimoni ad acquistare le fedi per la coppia.
Nel momento in cui l’anello viene consegnato agli sposi nel corso della celebrazione, l’oggetto – seppur avente la funzione simbolica di segno di amore e fedeltà di ciascun coniuge verso l’altro – passa nella sfera patrimoniale della persona che lo riceve. Deve, dunque, ritenersi pacifico che la fede nuziale rientri nel patrimonio della persona che la indossa, alla quale pertanto appartiene e la quale, per assurdo, potrebbe anche disporne, in vita ed in costanza di matrimonio, a favore di persone diverse dall’altro coniuge.
Ne consegue come l’anello nuziale, in seguito alla morte della persona a cui apparteneva, rientri nel patrimonio ereditario del de cuius e segua la disciplina successoria che viene ad aprirsi per legge o testamento.
L’attrice, dunque, avrebbe dovuto al più esperire un’azione di petizione ereditaria. Il Giudice seppure ha ritenuto giustificata dal punto di vista umano la richiesta della moglie ha rigettato la domanda in base alle argomentazioni sopra riportate.