Detenzione: una donna incinta può essere condannata al carcere?

Detenzione: anche la donna incinta può eseguire la pena detentiva se costituisce l’unico rimedio utilizzabile

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Detenzione e Articoli 146 e 147 codice penale

In caso di donne in stato di gravidanza ed al contempo destinatarie di provvedimenti restrittivi della libertà, si deve avere riguardo agli articoli 146 e 147 del Codice Penale, modificati dalla legge 40/2001.

Tali articoli, prevedono il rinvio (obbligatorio e facoltativo) dell’esecuzione della pena.

In particolare, l’articolo 146 del codice penale dispone il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena:

L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;

2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286 bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l’interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

L’articolo 275 codice di procedura penale

Anche il Codice di Procedura Penale contiene delle norme in merito a provvedimenti restrittivi della libertà nei confronti di donne incinte o di madri con figli piccoli.

In particolare, l’art. 275 c.p.p. dispone che la detenzione in carcere possa essere applicata solo quando ogni altra misura risulti inadeguata e, qualora la custodia in carcere costituisca l’unico rimedio utilizzabile, essa non può comunque essere disposta nei confronti di particolari soggetti.

Stabilisce infatti l’art. 275, comma 4, c.p.p.: “Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’età di settanta anni”