Un testamento può essere impugnato se falso, se carpito con violenza o con dolo, oppure per errore da parte del testatore od in capacità a testare
I termini per l’impugnazione di un testamento variano a seconda delle fattispecie ed i requisiti del testamento stesso.
Innanzitutto, un testamento è nullo e quindi come se non fosse mai stato scritto nel caso in cui non rispetti i requisiti prescritti dalla legge per la sua formazione. Ad esempio, è invalido un testamento non scritto di pugno dal testatore oppure un testamento che non reca una data.
Un testamento può essere impugnato, entro i 10 anni dalla morte del testatore, da parte di tutta quella categoria di eredi per i quali la legge stabilisce come destinatari di un quota ereditaria, anche se contro la volontà del de cuius.
Questi eredi vengono denominati legittimari e la quota ad essi attribuita varia di volta in volta, a seconda del numero e della categoria di legittimari presenti al momento della morte del de cuius.
I legittimari sono il coniuge, anche se legalmente separato, i discendenti e gli ascendenti. Questi ultimi sono qualificati eredi legittimari solamente in assenza di discendenti.
Casi di errore, violenza, dolo, incapacità e falsità
Da ultimo, anche gli eredi non legittimari possono impugnare un testamento, chiedendone l’annullamento, solamente per i seguenti motivi: dolo, violenza, errore ed incapacità a testare.
In tali casi il termine per impugnare è di 5 anni e decorre dal giorno dell’esecuzione testamentaria, il quale, di solito, coincide con la data in cui è stato pubblicato il testamento.
Nel caso di testamento falso o contraffatto, il termine per poter proporre l’impugnazione è sempre di 5 anni, ma in questo caso tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui si è aperta la successione, che di solito coincide con la data della morte del de cuius.