Offese al Giudice: devono essere risarcite in separato giudizio

Offese al Giudice: attenzione perché la responsabilità del contenuto degli atti è sia del cliente che del difensore

Questione:offese al giudice

La tentazione di lasciarsi andare a considerazioni non troppo gentili nei confronti di un Giudice può essere forte, ma non bisogna mai lasciarsi andare perché le offese possono sempre portare delle conseguenze.

È quanto accaduto ad una società e al suo difensore, che negli atti di un procedimento hanno riportato espressioni lesive della professionalità del Giudice.

La vicenda riguarda un Giudice di pace nei confronti del quale, nel corso della trattazione di una causa a lui assegnata, la società convenuta aveva inserito in comparsa conclusionale una serie di considerazioni ritenute lesive del suo prestigio professionale e del suo onore.

Tale comportamento aveva trovato ulteriore conferma nella presentazione, da parte della medesima convenuta, di otto istanze di ricusazione nei suoi confronti, tutte respinte.

Secondo il Giudice, nel comportamento tenuto dalla convenuta erano ravvisabili gli estremi dei reati di cui agli artt. 594 e 595 c.p. con conseguente suo diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2059 c.c.

Secondo la società invece, le espressioni in questione erano da ricondurre al difensore di quel giudizio e si trattava comunque di frasi prive di ogni offensività perché contenenti soltanto alcune perplessità in ordine all’operato dell’Ufficio del Giudice di pace in generale.

In ogni, caso, secondo la società, doveva comunque ritenersi applicabile l’esimente di cui all’art. 598 c.p.

Secondo l’articolo 598 del codice penale infatti: Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazioni della sentenza.

La sentenza

Della vicenda si è occupata la Suprema Corte di Cassazione sez. III civile che con la sentenza n.4733 del 19/02/2019 ha rigettato il ricorso della società e stabilito: riguardo alle espressioni offensive nei confronti del giudice contenute in scritti difensivi è ammessa la domanda di risarcimento del danno in separato giudizio.

Secondo la Corte: La domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad affermazioni asseritamente offensive contenute in scritti difensivi e rivolte nei confronti del giudice che sta trattando la causa deve essere proposta in un separato giudizio, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., che può essere intrapreso direttamente sia nei confronti del difensore che della parte rappresentata, dovendosi ritenere la parte civilmente responsabile di quanto il difensore scrive nello svolgimento dell’attività di patrocinio legale.