Matrimonio avvenuto…ma se poi non viene regolarmente consumato viene sciolto? Per la Chiesa Cattolica c’è una dispensa specifica
Accade a volte che il matrimonio contratto tra due battezzati cattolici non sia consumato successivamente al rito nuziale, atto che, appunto tramite la copula carnale, renderebbe così piena l’unione sponsale.
Il matrimonio rato
Attesa la premessa cerchiamo ora di entrare nella terminologia che definisce un matrimonio valido tra battezzati, contratto ed elevato alla dignità di Sacramento. Dal Can. 1061 – §1, possiamo desumere la definizione di matrimonio “rato”, ovvero solo contratto ma non perfezionato con la consumazione, che integra l’atto coniugale canonico, che si ritiene per sua natura aperto ed orientato alla generazione della prole. Nel Codice di Diritto canonico del 1983 questa casistica è descritta come “Il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l’atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne.”, precisando al secondo paragrafo che “Celebrato il matrimonio, se i coniugi hanno coabitato, se ne presume la consumazione, fino a che non sia provato il contrario.”. Infine al paragrafo terzo del canone si legge: “Il matrimonio invalido si dice putativo, se fu celebrato in buona fede da almeno una delle parti, fino a tanto che entrambe le parti non divengano consapevoli della sua nullità.”.
Il can. 1061 §1, definisce “l’atto coniugale” come:
- Atto per sé idoneo alla generazione della prole;
- al quale il matrimonio è ordinato per sua natura;
- con il quale i coniugi divengono una sola carne.
Quali sono allora gli elementi ai quali è ordinato il matrimonio?
- a) la sua funzione generativa
- b) la sua esclusività nel matrimonio
- c) la sua funzione unitiva fra i coniugi a cui permette di compiere la loro intima comunione.
Rato e non consumato
Con riferimento a questa definizione, già esistente nella legislazione del codice del 1917 (precedente versione del Codice di Diritto Canonico), Paolo VI ricorda che il magistero ecclesiastico, “richiamando gli uomini all’osservanza delle norme della legge naturale, interpretata dalla sua costante dottrina, insegna che qualsiasi uso del matrimonio deve rimanere per sé destinato alla generazione della prole”. Dunque, per essere coniugale, per assolvere il suo duplice simbolo e compito “unitivo e procreativo”, l’atto che unisce una caro gli sposi in intimità, deve essere nella sua struttura naturale, ordinato alla trasmissione della vita umana. La maniera in cui la copula coniugale è posta, deve essere tale che se non vi possano essere difetti o ostacoli da parte delle successive azioni poste in essere e coordinate allo stesso fine, ossia in modo che si possa proseguire nella sua ordinazione e destinazione iniziale e concludersi nella effettiva generazione della prole.
Inoltre si precisa che, nel processo che conduce alla generazione della prole, si deve distinguere l’azione umana e l’azione della natura.
Dispensa super rato
La richiesta deve essere presentata e rappresentata in primis al Vescovo diocesano che, dopo aver ricevuto la richiesta, proceda all’istruttoria per accertare se esistano i requisiti per la concessione della dispensa, che scioglie il matrimonio. Gli elementi da verificare prima che avvenga la trasmissione della la pratica alla Curia romana saranno due:
- la mancata consumazione: ovvero l’avvenuta copula carnale, ossia aver raggiunto l’atto sessuale completo in modo libero e consapevole, ad esempio non estorto con la forza o compiuto sotto l’effetto di sostanze come alcol o droghe.
- l’esistenza di una giusta causa per la dispensa: infatti il matrimonio, pur non consumato, è stato contratto regolarmente, per essere sciolto quindi, la Chiesa si riserva di valutare l’opportunità di questa dispensa dal vincolo costituito. Tale dispensa è concessa direttamente dall’Autorità papale.
Dopo aver compiuto l’istruttoria diocesana, il vaglio passa dapprima attraverso il Tribunale della Rota Romana e successivamente alla Segreteria di Stato per la firma del Papa, che è l’unico nel potere di concedere la dispensa stessa.