Nella mediazione civile è sempre opportuno che le parti presenzino personalmente, attesa la natura conciliativa dell’istituto
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha statuito l’importanza della presenza delle parti personalmente, tendendo a relegare la partecipazione dell’avvocato quale ruolo marginale nel procedimento.
Il D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28 impone la partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione. Infatti, viene prescritto espressamene che “[omissis] Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato…[omissis]”
La necessaria partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è stata oggetto anche di una recente pronunzia della giurisprudenza di legittimità (c.f.r. Cassazione Civile Sentenza 27.03.2019 n. 8473, Rel Rubino Lina ).
I Giudici della Suprema Corte infatti rilevano che “il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali“.
L’istituto della mediazione è stato concepito come luogo di incontro delle parti personalmente ma in caso di gravi, documentati ed eccezionali motivi la parte può delegare un terzo ovvero il proprio avvocato a conoscenza dei fatti del procedimento conferendogli all’uopo poteri sostanziali con procura notarile.