Obbligo di mantenimento a carico dei nonni: quando sussiste

L’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, ma se non possano o vogliano adempiere vediamo se esiste un obbligo di mantenimento a carico dei nonni .

Se uno dei due genitori non possa o non voglia adempiere al proprio dovere di mantenimento , l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro.

Obbligo di mantenimento dei nonni: quando sussiste

L’obbligo di mantenimento grava sui nonni in via sussidiaria rispetto ai genitori per la parte in cui quest’ultimi non vi possano provvedere.

L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli  investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori.

Tale obbligo deve essere inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.

Infatti così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c. è legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.

La recente sentenza n. 10450 del 2022 della Cassazione

Nel caso affrontato il ricorrente (nonno) censura la sentenza sulla ritenuta doverosità del suo contributo al mantenimento dei due nipoti in ordine a due punti: la mancanza di autonomia reddituale patrimoniale dei nipoti maggiorenni e l’insufficienza del contributo della loro madre.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass., n. 17183/20; n. 38336/21).

Nella fattispecie,  la richiamata giurisprudenza può analogicamente applicarsi anche all’obbligo di mantenimento nei confronti degli ulteriori discendenti diretti , quali, appunti, i nipoti.

La Cassazione ritiene che debba essere valorizzato il profilo del lungo periodo temporale decorso dall’ordinanza che accertò il diritto al mantenimento all’attualità (circa 13 anni), anche alla luce della rilevante novità legislativa nelle more sopravvenuta in ordine al c.d. “reddito di cittadinanza“, introdotta dal D.L. n. 4 del 2019, che consiste, come noto, nell’erogazione di somme di denaro mensili quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, ad integrazione dei redditi familiari. Al riguardo, l’esiguità del reddito della madre dei due beneficiari lascia presumere la sussistenza dei presupposti dell’erogazione del “reddito di cittadinanza”.

Pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso del nonno ritenendo che l’età dei beneficiari del mantenimento, il lungo tempo decorso dal riconoscimento del diritto, e la concreta possibilità normativa di accedere alla suddetta misura di sostegno sociale, inducono a ritenere che il giudice di merito non abbia correttamente valutato, nel loro insieme e nella complessità del quadro normativo, i presupposti dell’obbligo di mantenere i due nipoti.