Pensione: anche ai mafiosi e ai terroristi spettano la pensione e gli arretrati

Pensione: la Corte Costituzionale riconosce le pensione e la Naspi anche ai condannati per mafia

Questione

Il principio enunciato dalla Consulta è il seguente: “I condannati con sentenza passata in giudicato per terrorismo e mafia in una situazione di detenzione alternativa al carcere (domicilio, servizi sociali ecc) hanno diritto, previa domanda all’Inps, a riavere la Naspi, la pensione sociale o quella di disabilità con gli arretrati dalla data della revoca della prestazione, per i periodi nei quali il titolare non scontava la pena in carcere.

Pertanto, la Consulta ha ritenuto illegittima la revoca delle pensioni e naspi per i detenuti non in carcere.

Più precisamente, la Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo della legge 92/2012 che prevedeva la revoca delle prestazioni a fronte di condanne per mafia e terrorismo.

L’Inps non ha potuto fare altro che dare esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale e lo ha reso noto con il messaggio numero 1197 del 16 marzo 2022.

La sentenza

La Corte Costituzionale così motiva nella sentenza del 2 luglio 2021 n. 137.

“Contrasta con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione.

È irragionevole che lo Stato valuti un soggetto meritevole di accedere a tale modalità di detenzione e lo privi dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali.

Sebbene queste persone abbiano gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere.”

La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n.92  nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.