Le caratteristiche tecniche della nuova tessera sanitaria sono riportate nel decreto MEF del 14 marzo 2022 pubblicato in GU n. 68 del 22.03.2022

Le nuove tessere sanitarie: non riportano più il logo della regione
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede che per le tessere sanitarie di nuova emissione o per quelle di cui sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all’assistito, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l’azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it realizzate d’intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Il Sistema TS garantisce l’interoperabilità dell’attivazione delle TS-CNS su tutto il territorio nazionale, ai fini della semplificazione delle attività ad esso relative da parte del cittadino e che pertanto non risulta più necessario riportare sul fronte della TS-CNS il logo della regione di assistenza dell’assistito

Le caratteristiche tecniche
Le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS) sono riportate nell’allegato A, del decreto.
Le tessere sanitarie:
“ a) sono prodotte, laddove previsto, anche con le diciture in lingua italiana e in lingua tedesca per gli assistiti della Provincia autonoma di Bolzano e nel caso in cui il nome e/o il cognome registrati negli archivi del Ministero dell’economia e finanze comprendano caratteri diacritici, il cognome e nome dell’intestatario della TS sono riportati su due righe, tra loro incolonnate: la prima contenente il dato con i segni diacritici e la seconda la relativa traslitterazione;
b) riportano sul retro la Tessera europea di assicurazione di malattia (TEAM), laddove previsto sulla base dei dati forniti dalle regioni e province autonome e Ministero della salute al Sistema TS;
c) sono sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze;
d) hanno la validità di sei anni o fino alla scadenza del permesso di soggiorno, ovvero, per i nuovi nati, per i quali viene emessa la Tessera sanitaria TS di cui al comma 1, la validità di un anno.
e) sono recapitate all’indirizzo risultante all’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.