Sesso e matrimonio: che succede in caso di mancata consumazione

Nel caso in cui i coniugi non abbiano avuto rapporti sessuali per tutta la durata del matrimonio, quest’ultimo può essere dichiarato nullo

Una interessante sentenza della Corte di Cassazione si è occupata della richiesta di nullità di matrimonio da parte di un coniuge che ha lamentato l’assenza della consumazione.

Con sentenza n. 1729 del 29 gennaio 2015 la Corte di Cassazione ha difatti dichiarato nullo un matrimonio non effettivamente consumato, senza necessità di dover addivenire alla separazione e poi al successivo divorzio.

Nel corso del processo è stata esperita la consulenza tecnica di natura ginecologica, la quale ha accertato l’assensa di rapporti sessuali tra le parti e dunque ogni effetto del matrimonio è stato posto nel nulla.

Sulla scorta di questa sentenza, la Suprema Corte di Cassazione è tornata ancora sul punto interrogandosi sull’esistenza o meno di un vero e proprio diritto al sesso ed alla frequenza dei rapporti sessuali (Cass. Civ. sent. n. 17676/19 del 29/04/2019).

La questione è stata più volte analizzata dai giudici di merito e si è formato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’ingiustificato motivo di avere rapporti sessuali con il proprio coniuge si configura quale violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.

Tale violazione può sfociare anche nella richiesta di separazione con addebito in danno al coniuge che oppone rifiuto ai rapporti intimi.

Ovviamente, nessuno può costringere il proprio coniuge ad avere rapporti sessuali in quanto, in tali casi, viene a configurarsi il reato di violenza sessuale. Il consenso è sempre fondamentale, anche tra coniugi.