La Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine al rispetto dei termini per l’introduzione della mediazione delegata
La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla natura perentoria o ordinatoria del termine per l’introduzione della mediazione civile delegata dal giudice.
Con sentenza n. 40035 del 14/12/2021, la Corte di Cassazione ha statuito che “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione – da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo – e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione“.
Ciò significa che il termine fissato dal giudice per l’introduzione dell’istanza di mediazione debba intendersi meramente ordinatorio in quanto ciò che rileva in sede di mediazione è che sia esperito utilmente il primo incontro prima della successiva udienza fissata dal giudice per la verifica dell’adempimento di quanto prescritto.
Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 2 bis del sopra citato articolo, “quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo“.
Da una lettura estensiva della norma si evince chiaramente il rispetto della condizione di procedibilità ogni volta in cui le parti si siedano congiuntamente dinnanzi al mediatore, a prescindere dalla prosecuzione o dal raggiungimento dell’accordo nel procedimento stragiudiziale.