La richiesta di risarcimento per caduta sulle scale del condominio è stata rigettata dalla Cassazione con sentenza n. 9437 del 2022.
Il pericolo deve essere invisibile
La danneggiata , nel discendere una rampa delle scale condominiali, cadde a causa del cattivo stato di manutenzione dei gradini, scheggiati, scivolosi e privi di accorgimenti antiscivolo.
Ha citato in giudizio il condominio deducendo di avere riportato lesioni personali in conseguenza della caduta, e chiedendo la condanna del condominio al risarcimento dei danni riportati.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno rigettato la richiesta di risarcimento danni.
In primo grado il Tribunale, pur ritenendo che le scale condominiali non fossero in buono stato di manutenzione, ha stabilito che il pericolo era visibile e comunque noto alla vittima.
Infatti la danneggiata aveva abitato per molti anni in quello stabile, e anche dopo essersi trasferita altrove aveva continuato a frequentarlo per visitare la propria madre ivi residente.
In secondo grado la Corte d’appello ha rigettato la domanda in considerazione del fatto che:
- le scale condominiali erano rovinate, ma non “pericolose”;
- l’evento era, per il custode, “imprevedibile”;
- la reale causa della caduta (le condizioni delle scale od altro) era rimasta ignota;
- la vittima conosceva “perfettamente” lo stato dei luoghi, e la visibilità era ottima.
La decisione della Cassazione
La Cassazione, a sua volta, con la sentenza n. 9437 del 2022 ha rigettato il ricorso confermando la precedente decisione e dichiarando inammissibile il ricorso in considerazione del fatto che stabilire se la vittima di un fatto illecito abbia o non abbia fornito un contributo causale all’avveramento del danno costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
La Corte d’ Appello infatti dopo essersi accertata che la vittima conoscesse lo stato dei luoghi e che con l’uso dell’ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il danno, aveva ritenuto in diritto che la condotta della stessa avesse efficacia causale assorbente.