Ex agente del KGB: la Corte di Cassazione nega l’estradizione

La Corte di Cassazione motiva la decisione di negare l’estrazione ad un ex agente del KGB nella sentenza n. 10656/2022

Il tema è di grande attualità in questo momento.

La tensione mondiale a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha riportato in evidenza anche le questioni relativi ai servizi segreti. Ma vediamo le motivazioni della Cassazione che hanno portato a negare l’estrazione.

ex agente kgb

Il caso

La domanda di estradizione è stata presentata dalla Confederazione Russa nei confronti di un ex agente del KGB, raggiunto da mandato di cattura emesso l’11 febbraio 2021 dal Tribunale di Meshchanskiy in ordine al reato di “produzione, vendita, stoccaggio o vendita di prodotti, esecuzione di lavori o prestazioni di servizi che non soddisfano i requisiti di sicurezza” commesso in Russia dall’8 al 23 aprile 2018.

A seguito della decisione della Corte d’appello di accogliere la domanda l’ex agente  promuove ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione

La parte richiesta, in questo caso l’Italia ha facoltà di rifiutare l’estradizione solo qualora abbia seri motivi per ritenere che si sia in presenza di una estradizione “mascherata”.

La persecuzione politica mascherata sotto forma di esercizio dell’azione penale per un delitto comune costituisce per il nostro ordinamento -ai sensi degli artt. 3 e 13 Cost., e artt. 5 e 14 della CEDU – una causa di rigetto obbligatorio di una domanda di estradizione, nei rapporti che si svolgono su base convenzionale.

Di conseguenza laddove dal contenuto della domanda non emergano elementi idonei a ritener fondato tale pericolo, sussiste per l’estradando un onere di allegazione di elementi e circostanze idonei a fondare il timore che l’estradizione di per sé configuri la violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

Per la Cassazione a fronte del giudizio espresso dalla Corte di appello – secondo cui nella fattispecie nessuna prova sussiste al riguardo – i motivi di ricorso si limitano a riproporre gli argomenti offerti a sostegno del “movente politico” che però rimangono a livello di mera affermazione, senza in particolare indicare in quale momento la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare, o valutato in maniera manifestamente illogica, elementi probatori o comunque seriamente indiziari della plausibilità della tesi persecutoria. Pertanto rigetta tale motivo.

La Cassazione ritiene invece fondati gli altri motivi al pericolo di trattamento carcerario in violazione dei diritti fondamentali.

L’estradanda ha adempiuto all’onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona  non superati dal generico richiamo contenuto nella sentenza impugnata alle “rassicuranti informazioni” pervenute dalla Autorità giudiziaria russa. Tali valutazioni si rivelano ancora più pregnanti con riferimento ai recenti drammatici sviluppi degli eventi bellici in Ucraina.

ex agente del KGB

Sotto diverso profilo la Cassazione osserva che in tema di estradizione per l’estero, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698 c.p.p., comma 1, la Corte di appello è tenuta a verificare se la pena prevista dalla legislazione dello Stato richiedente, al di là della sua denominazione formale, consista effettivamente in un trattamento che violi i diritti fondamentali della persona.

Andava accertato da parte della Corte di appello se la pena prevista dal codice penale russo in alternativa a quella detentiva -al di là della traduzione in lingua italiana della sua denominazione, (“lavori forzati”) che sembra evocare un trattamento disumano e degradante- consista effettivamente in un trattamento che violi i diritti fondamentali della persona, come tale ostativo alla estradizione in base all’art. 698 c.p.p., comma 1, e art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, in tema di estradizione per l’estero, che la Corte di appello deve valutare, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, le circostanze allegate dall’interessato in merito al rischio di sottoposizione ad un trattamento inumano o degradante, acquisendo informazioni “individualizzate” sul regime di detenzione che sarà riservato all’estradando, valutando le condizioni:

  • generali di detenzione esistenti nelle carceri dello Stato richiedente
  • di salute e di età dell’estradando in relazione alle specifiche condizioni di detenzione ed eventualmente richiedendo garanzie in ordine alla possibilità che l’interessato possa continuare ad essere curato nelle strutture penitenziarie dello Stato richiedente

Così la Cassazione motiva il no all’estradizione dell’ex agente del KGB.