L’assegno unico è il nuovo strumento di sostegno che sostituisce gli assegni familiari. Ecco chi può richiederlo
Colui che richiede l’assegno unico deve possedere, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, i requisiti di cittadinanza, residenza e e soggiorno. La circolare dell’INPS n. 23/2022 chiarisce il rispetto dei sopra indicati requisiti.
Il richiedente deve essere un cittadino italiano o dell’Unione Europea oppure un suo familiare.
Il requisito della cittadinanza è assolto anche nel caso in cui si possieda il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o il permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
– gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
– i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
– i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
– i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
I requisiti della residenza e del domicilio sono assolti laddove il richiedente sia soggetto passivo di imposta nel territorio italiano. Si fa rinvio a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo cui “soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”.