Gli assegni familiari sono stati sostituiti da un nuovo strumento dal gennaio 2022 denominato assegno unico
A decorrere dal 1° marzo 2022 è entrato in vigore, come chiarito dalla circolare INPS n. 23/2022, il nuovo assegno unico.
Tale assegno costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’assegno viene attribuito per ogni figlio a carico (sino al raggiungimento del ventunesimo anno di età) ed è percepito dai nonni nei confronti dei nipoti esclusivamente nel caso di affido o di collocamento derivanti da provvedimenti del Giudice.
Per i figli maggiorenni, sino ai 21 anni, l’assegno è riconosciuto, come chiarito dall’INPS, esclusivamente nel caso in cui gli stessi frequentino la scuola superiore, l’università o i corsi di formazione riconosciuti dall’ordinamento.
La richiesta viene inoltrata dal genitore e può anche essere successivamente ripartita tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario.
In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Infine, può verificarsi l’ipotesi in cui nonostante l’affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente.
In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.