Locazioni: se l’inquilino è moroso posso staccargli le utenze?

Locazioni: in caso di morosità del conduttore non si possono disattivare le utenze perché costituisce reato

Questione

Trovarsi nella situazione di avere un inquilino moroso che continua ad occupare la casa senza pagare il canone è un grave disagio.

Il protrarsi della situazione di morosità può portare il proprietario all’esasperazione, soprattutto in considerazione dei costi e dei tempi del Tribunale.

Ecco dunque che il proprietario può avere la tentazione di staccare le utenze o anche cambiare la serratura per costringere l’inquilino ad abbandonare l’immobile.

Ma attenzione a fare ciò, perché si incorre in un reato.

Il reato

In caso di morosità, si deve ricorrere al Tribunale, sia civilmente, per ottenere lo sfratto ed il pagamento dei canoni non versati, sia penalmente in caso di occupazione abusiva.

Decidere di agire facendosi giustizia da sé invece di rivolgersi al Tribunale costituisce reato in quanto “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”.

Anche se l’inquilino non paga i canoni dovuti, il proprietario non può staccare le utenze dell’energia elettrica, del gas o dell’acqua, anche se sono intestate a lui, né tantomeno può cambiare la serratura.

La Cassazione che ribadito con la sentenza n. 13407/19 che la cessazione dei contratti di somministrazione delle forniture di energia, gas e acqua costituisce il reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 392 del codice penale, in quanto impedisce l’utilizzo dell’immobile a cui si riferiscono tali utenze.

L’articolo 392 dispone infatti: Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.