Ascolto del minore: il minore deve potersi esprimere davanti al giudice

Il minore infradodicenne deve essere ascoltato per orientare il discernimento del giudice sull’affidamento

danno genitore assente

Con l’ordinanza n. 7262 del 4 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha ricalcato un principio molto interessante in merito a ruolo del minore nei procedimenti che riguardano la separazione tra i coniugi o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (per ciò che concerne i nuovi assetti della famiglia non più convivente in un  unico nucleo), così come quelli che trattano direttamente delle condizioni dell’affidamento dei minori tra genitori non più conviventi.

Nuovi orientamenti

La centralità del figlio minorenne viene esaltata dal sottolineare e fissare che il mancato ascolto del minore infra-dodicenne circa il genitore col quale preferisce stare costituisce, alla luce di quanto premesso, una vera e propria violazione del contraddittorio. Il bambino in queste situazioni, qualora vi siano le condizioni, ha il diritto di essere sentito. In caso contrario invece, in assenza di interpello senza una valida ragione, emerge una violazione del fondamentale principio processualistico del contraddittorio.

Il diritto all’ascolto del minore

Una donna ricorre presso la Suprema Corte, dopo che il provvedimento del Giudice territoriale affidava entrambe le sue bambine all’ex marito e le collocava presso l’abitazione dei nonni.

Nel corso di questi giudizi, la tutela dell’interesse del soggetto non ancora maggiorenne viene realizzata attraverso una previsione di ascolto e nel caso si ometta questa previsione, in assenza di espressa motivazione, si può ritenere integrata la violazione del contraddittorio.

Discernimento del giudice con ascolto del minore

Il giudice, nel decidere l’affidamento, sarebbe tenuto a privilegiare il genitore che sembri maggiormente adatto a minimizzare i danni causati dal trauma della disgregazione del nucleo familiare e preservare così lo sviluppo ottimale della personalità del minore. L’individuazione del genitore rispondente a tali caratteristiche viene effettuata sulla base di un giudizio di previsione relativo alla capacità della madre e del padre di occuparsi della crescita e dell’educazione della prole. Nel caso di specie la Corte sottolinea l’essenzialità, che nel giungere alla decisione di derogare al regime ordinario dell’affido condiviso, il giudice avesse dovuto ascoltare l’infradodicenne su quale sia il genitore con cui preferisce stare.