Secondo la recente ordinanza n. 3426/2002 della Corte di Cassazione non rileva che il padre abbia una maggiore disponibilità economica rispetto alla madre: nella questione del mantenimento dei figli tra genitori non più conviventi, qualora gli stessi figli non siano ancora economicamente autonomi, non basta il divario economico tra ex marito ed ex moglie a giustificare uno esonero dal contributo. Ecco che quindi si ribadisce un importante principio giurisprudenziale: l’onere di mantenere i figli, anche se maggiori di età ma non ancora autonomi economicamente, ricade su entrambi i genitori. La disparità economica tra coniugi può solo determinare un diverso bilanciamento sulle quote impiegate a tal fine.
Il mantenimento lo paga solo papà
In sede di gravame, in sede di giudizio di separazione personale tra i coniugi, il Giudice procedeva a disporre a solo carico del padre l’obbligo di provvedere alle spese ordinarie e straordinarie in favore della figlia maggiorenne tuttavia non economicamente sufficiente, alla luce della situazione economica più vantaggiosa del marito.
La moglie deve mantenere la figlia
Nel ricorrere in Cassazione, l’uomo lamenta l’esclusione della moglie dall’onere di provvedere al mantenimento della figlia ormai maggiorenne, ma non ancora autonoma dal punto di vista economico.
La Corte cassa l’esonero della moglie e si esprime a favore di una misura calibrata al reddito
La Cassazione a tal proposito, ritiene fondato il motivo che riguarda proprio la contestazione riguardo l’attribuzione del mantenimento, che l’uomo aveva presentato nel ricorso, che diviene anche l’unico ad essere accolto secondo il principio ribadito che l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, grava in effetti su entrambi i genitori, anche nel caso in cui questi abbiano raggiunto la maggiore età e non siano indipendenti economicamente, prevedendo solo una calibratura della misura comparata alle rispettive situazioni reddituali dei genitori, sempre considerate e rispettate le esigenze del figlio e il tenore di vita goduto sino al momento della separazione o della fine della convivenza genitoriale.