Se il taxi rifiuta la corsa: cosa fare se il tassista nega il trasporto

Il taxi è un servizio privato che può rifiutare il passeggero oppure è un servizio pubblico che non può rifiutare il trasporto?

Questione

Il servizio taxi è un servizio pubblico ed in quanto tale il servizio è obbligatorio all’interno del Comune di riferimento.

Ne discende che il tassista non può rifiutare il trasporto, come non potrebbe il conducente di un autobus o di un tram.

La norma di riferimento è costituita dalla legge regionale di cui ciascuna regione è dotata.

Nel Lazio ad esempio la disciplina è dettata dalla legge regionale del Lazio n. 58 del 26.10.1993 recante “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.”

L’articolo 3, comma 2, della legge citata, dispone che il prelevamento dell’utente e così anche l’inizio del servizio devono avere luogo nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza, inoltre, “all’interno del suddetto territorio la prestazione del servizio è obbligatoria”.

La norma chiarisce anche che “il servizio taxi è indirizzato verso una platea indifferenziata di utenti”.

L’inosservanza di questo obbligo di comportamento implica l’applicazione di una sanzione che consiste, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del nuovo codice della strada, nella sospensione per un periodo pari a 30 giorni (in caso di prima inosservanza) della licenza o dell’autorizzazione ad erogare il servizio (art. 4, comma 1, lett. a) l. 58/1993).

Casistica

Stante l’obbligatorietà della prestazione, è quindi da ritenersi legittima la sanzione irrorata a carico di un tassista che oppone il rifiuto ad espletare la corsa, come accaduto in un caso di diniego avvenuto presso gli arrivi internazionali dell’aeroporto di Fiumicino.

Nel caso di specie, un tassista era sceso dall’auto per invitare una donna di nazionalità americana a salire sul taxi, senza avvedersi della presenza di un accompagnatore di nazionalità italiana.

Il tassista, accortosi della presenza di un secondo passeggero di nazionalità italiana, decideva di non trasportare i clienti a destinazione.

A seguito di tale episodio e della denuncia inoltrata dal passeggero, il Comune di Roma disponeva la sospensione temporanea della licenza comunale nella misura di 30 giorni, provvedimento confermato dal TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 8517 del 01.07.19.

Altri casi frequenti riguardano le corse “troppo brevi” perché a breve distanza, o “scomode” perché richieste quasi alla fine del turno.

Ebbene, in tutti questi casi, i passeggeri “mancati” possono segnalare la violazione al Comune di pertinenza.