Gucci: in causa contro due marchi cinesi: la tutela dei marchi più famosi è “rafforzata” secondo la Supremna Corte di Cassazione
Gucci: la Questione
I marchi si sa, sono tutelati, ma quelli più famosi sono anche i più tutelati, lo conferma una sentenza della Cassazione che parla di “tutela rafforzata”.
La Corte Suprema di Cassazione, sez. I civile, ha infatti stabilito con la sentenza n. 27217 del 07.10.2021 che: I marchi delle griffe più famose godono di una tutela rafforzata che va oltre il semplice rischio di confusione tra i prodotti.
La protezione nei loro confronti mira, infatti, a evitare anche il rischio di diluizione o corrosione del brand e a combattere il parassitismo.
Pertanto, secondo la Suprema Corte, la fama del brand rende più stringente la tutela.
La Corte ha infatti accolto il ricorso del noto marchio Gucci che chiedeva l’annullamento per difetto di novità della registrazione di due marchi da parte di una società cinese, simili ma non identici a quella del noto brand.
La sentenza
La sentenza in questione ha completamente modificato la decisione della Corte d’Appello che aveva invece rigettato la domanda del marchio Gucci: Il giudice di secondo grado ha ritenuto che, con riferimento ad entrambi i marchi nella titolarità dello Y. (nn. (OMISSIS), da una comparazione di tali segni, sulla base di una valutazione sintetica e d’insieme, con quelli di G., non poteva affermarsi sussistesse una somiglianza tale da ingenerare il rischio di confusione o da indurre in errore il consumatore “medio” dei prodotti, presentando i marchi della cittadino cinese differenziazioni (in particolare, il riempimento in neretto della gobba della “G” e la sottigliezza del carattere utilizzato nel marchio n. (OMISSIS)) idonee ad escludere nel consumatore ogni rischio di confusione ed associazione.
La Corte d’Appello di Firenze, infine, ha osservato che l’alta rinomanza del marchio G. offre un ulteriore argomento a conferma dell’insussistenza del rischio di confusione ed associazione, essendo l’acquirente medio dei prodotti G. un soggetto qualificato.
A parere della Cassazione “ la Corte d’Appello, che pure ha espressamente riconosciuto la somiglianza dei segni in conflitto nonché l’alta rinomanza del marchio G., nel soffermare le propria valutazione esclusivamente sul rischio confusorio tra segni e sulla ritenuta insussistente induzione in errore del consumatore avvezzo all’acquisto di prodotti G., ha, come già evidenziato, omesso di considerare i profili giuridicamente rilevanti ai fini dell’accertamento della nullità della nuova registrazione e della contraffazione […].
La nozione di “vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio”, detto anche “parassitismo”, va, invece ricollegato non al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del segno identico o simile al marchio.