Qual è l’ “ordine di successione” tra gli eredi legittimi, ovvero tra coloro che si indicano come soggetti legittimati alla successione ( ossia alla recezione di una eredità)?
In merito le norme del Codice Civile non stabiliscono specificamente dei diritti meritocratici tra coloro che a qualunque titolo avevano avuto rapporti o relazioni con il defunto, ma richiamano in buona sostanza il legame di parentela avuto con lo stesso in vita.
Quanto premesso segue la ratio dell’esigenza economica della collettività, che un bene non rimanga privo di un proprietario ma che anzi continui nel tempo a gestirlo e valorizzarlo per l’interesse generale e comune.
Premesso ciò, per successione legittima dunque i beni verranno ereditati in primo luogo dal coniuge superstite e dai figli, ai quali in assenza o in concorso, succederanno fratelli/sorelle, ascendenti.
Per forza di cose una tale “presunzione”, che privilegia i familiari anche in assenza di ultime volontà del defunto, non si applica per parenti oltre il sesto grado, in caso non si rinvengano superstiti entro tale grado l’eredità sarà devoluta allo Stato (art. 565 c.c.).
La casistica degli eredi
La quota che spetta al coniuge in mancanza di figli, ascendenti e fratelli
In mancanza di figli, ascendenti e fratelli/sorelle spetta tutta l’eredità al coniuge superstite, anche se separato, purché senza addebito: in tal caso se i coniugi erano in comunione dei beni, lo stato di comunione si scioglie e il coniuge superstite aggiunge alla sua metà il restante 50% dell’intero patrimonio; al coniuge superstite spetta inoltre anche il diritto di abitazione della casa familiare e dell’uso di tutti gli arredi in essa contenuti (art. 583 c.c.).
Equiparata ormai alla unione tramite matrimonio è la situazione successoria delle coppie di fatto e unioni civili che sono unite secondo i requisiti ex legge n. L. n. 76/2016.
Anche se ampiamente dibattuto dal punto di vista giurisprudenziale, viene escluso da tale successione il coniuge divorziato con sentenza definitiva.
Nell’ipotesi di presenza di un coniuge putativo, ossia colui a cui viene dichiarato nullo il matrimonio, perché accertato tramite procedimento in giudizio che il consenso era stato estorto in maniera violenta o per un timore di eccezionale gravità (art. 128 c.c.), si opera un distinguo: nella ipotesi di buona fede del coniuge putativo, ossia la sua mancata conoscenza delle cause d’invalidità del matrimonio, lo pone nella stessa condizione del coniuge validamente sposato, eccezion fatta che nelle ipotesi di altro sussistente rapporto coniugale al momento della morte tra il defunto e altra persona (art. 584 c.c.).
La quota dei figli in assenza del coniuge
La riforma in materia di filiazione (Legge n. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013 che riguarda il diritto di famiglia), ha abrogato lo strumento di riconoscimento dei figli naturali. Esiste pertanto solo un’unica condizione di figlio, senza che incida più in termini successori il fatto che quel figlio sia stato procreato o meno in costanza di matrimonio.
La partecipazione alla comunione ereditaria si realizza in virtù del semplice essere figlio e prevede che al padre e alla madre succedono i figli in parti uguali (art. 566 c.c.), escludendo tutti gli altri parenti e in assenza appunto del coniuge superstite: un unico figlio pertanto erediterà tutto il patrimonio.
Concorso tra figli e coniuge
Nel caso in cui il coniuge concorra all’eredità con un figlio, la stessa spetta ad entrambi coniuge e unico figlio parti uguali, ciascuna delle quali è chiaramente pari ad ½ dell’intero, mentre il concorso con due o più figli attribuisce al coniuge 1/3 dell’eredità e i restanti 2/3 da dividersi equamente tra tutti i figli (art. 581 c.c.).
Quota spettante ai fratelli (in mancanza di figli e in presenza o in assenza del coniuge)
Nell’ipotesi in cui non vi siano figli, genitori, né ascendenti, subentrano al defunto in parti uguali i fratelli e le sorelle; ereditano la metà della quota conseguita dai “germani”(che hanno entrambi i genitori comuni) i fratelli/le sorelle “unilaterali”(un solo genitore in comune).
Quota spettante ai genitori
In mancanza di figli, fratelli/sorelle o loro discendenti succedono alla persona deceduta entrambi i genitori per parti uguali o quello che sopravvive (art. 568 c.c).
Concorso tra ascendenti, fratelli e coniuge
Al coniuge che concorre in successione insieme agli ascendenti e ai fratelli/sorelle, spettano 2/3 dell’eredità oltre il diritto d’uso e di abitazione della casa coniugale. La parte che rimane è devoluta agli altri, salvo il diritto degli ascendenti ad un ¼ dell’eredità.