In sede di conclusione di un contratto di locazione è possibile scegliere il regime della cedolare secca, con numerosi vantaggi fiscali
Il regime fiscale della c.d. “cedolare secca” nei contratti di locazione prevede una tassazione fissa che è sostitutiva dell’Irpef, dell’imposta di bollo e di quella di registro.
Dunque la tassazione, applicata sul totale del reddito fondiario percepito dal contribuente nell’anno, sostituisce tutte le altre imposte collegate alla locazione, sia per l’inquilino che per il proprietario.
A partire dal 1° gennaio 2021 è possibile applicare la cedolare secca anche agli affitti di breve durata.
E’ prevista inoltre l’applicabilità di due aliquote: al 10% (per gli affitti a canone concordato) ed al 21% (per gli affitti a canone libero).
La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.