APE: L’attestazione di certificazione energetica deve essere indicata o allegata al contratto di locazione?
Questione
L’attestazione di prestazione energetica, meglio nota come APE, è sempre obbligatoria in caso si compravendita e di locazione di un immobile.
Nel caso di compravendita l’APE deve essere allegata all’atto al momento del rogito.
Vale lo stesso per la locazione?
È la stessa Agenzia delle Entrate a fornire la risposta nelle faq: In caso di locazione di singola unità immobiliare, non è obbligatorio allegare l’ APE al contratto di locazione. Tuttavia, è necessario inserire nel contratto una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, relativa all’attestazione della prestazione energetica degli edifici (Articolo 6, Dlgs 19 agosto 2005 n. 192).
L’immobile quindi deve essere dotato, a cura del proprietario, di un APE in corso di validità e registrato secondo le normative regionali.
Inoltre, il proprietario dell’immobile ha l’obbligo di informare l’eventuale locatario dei contenuti dell’APE in dotazione all’immobile stesso. La conferma dell’avvenuta informazione deve essere riportata nel successivo contratto.
Cosa accade se non si indicano i dati dell’APE o se questa non è conforme o è scaduta?
Per l’art. 15, comma 9, del D.lgs. n. 192/2005, il proprietario locatore che abbia omesso di dotare l’immobile dell’attestato di prestazione energetica in caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’art. 6 comma 2 del suddetto decreto, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
In caso di vendita invece, la sanzione sarà più severa: da 3mila a 18mila euro che le parti devono pagare in solido.
In ogni caso, sia il contratto di vendita, sia il contratto di locazione, non saranno inficiati da nullità perché la legge non contempla l’invalidità del contratto nel caso di mancato adempimento da parte del proprietario.