Ecco come calcolare l’imposta di registro sui contratti di locazione ad uso abitativo e ad uso diverso
La registrazione di un contratto di locazione prevede il pagamento di un tributo. L’imposta di registro è la tassa che è necessaria pagare per registrare un contratto presso l’Agenzia delle Entrate.
Per l’amministrazione finanziaria il locatore o l’affittuario sono obbligati in solido e va corrisposta, a pena di applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla stipula del contratto.
La tassa di registro si calcola in percentuale sull’importo del canone di locazione in base alla tipologia dell’immobile locato:
– Fabbricato ad uso abitativo: 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità; per i fabbricati ad uso abitativo a canone concordato vi è una riduzione del 30% se l’immobile è ubicato in uno dei comuni individuati dall’art. 1 D.L. 551/98;
– Fabbricato strumentale (per natura): 1% del canone annuo per il numero di annualità, se la locazione è effettuata da un soggetto passivo Iva (2) oppure il 2% da altro soggetto;
– Fondo rustico: 0.5% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità
– Altro immobile: 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità.
Lo stesso trattamento degli immobili ad uso abitativo si applica anche per la locazione di box, cantine e pertinenze annesse all’immobile locato.
Gli immobili strumentali per natura sono quelli che non possono essere destinati ad un altro uso senza radicali trasformazioni ed in pratica sono quelli utilizzati per l’attività lavorativa; ad esempio rientrano in questa tipologia gli uffici e gli studi professionali (categoria A/10), i negozi e le botteghe (categoria C/1), i magazzini sotterranei per depositi e derrate (categoria B/8) etc.
La normativa in vigore (D.L. 223/2006) per i contratti di locazione ad uso commerciale ha stabilito che per i contratti commerciali l’imposta di registro sia pari all’ 1%, sempre che il locatore sia un soggetto “passivo Iva”.
L’imposta si applica in tale misura a prescindere dal fatto che il locatore abbia optato o meno per l’assoggettamento Iva o che il contratto stesso sia esente Iva (art. 10 DPR 633/1972).
Se il locatore non è soggetto all’imposizione Iva, la registrazione del contratto è comunque assoggettata all’aliquota del 2%.
Per i contratti a canone concordato l’imposta sarà sempre al 2%, ma il calcolo sarà fatto sul 70% dell’importo del canone annuo.