Cartier fa causa a Tiffany: violati i segreti commerciali

Cartier accusa Tiffany di aver rubato i segreti commerciali in conseguenza dell’assunzione di un ex dipendente

segreti commerciali

Vicenda

Sembra proprio che siano stati depositati da Cartier presso il Tribunale di New York i documenti su cui si fonda l’accusa di furto dei segreti commerciali nei confronti di Tiffany.

La vicenda riguarda specificatamente i suoi gioielli di lusso Cartier, i cui segreti sarebbero stati divulgati a Tiffany da Megan Marino, ex manager di Cartier.

Ci sarebbe stata quindi una violazione da parte dell’ex-manager dell’accordo di non concorrenza di sei mesi, con conseguente indebita appropriazione di informazioni da parte di Tiffany.

Il patto di non concorrenza

Il Know-how aziendale costituisce un patrimonio fondamentale delle aziende, a cui le stesse non possono rinunciare, trattandosi dell’insieme di dati, metodi, tecniche, processi di lavorazione, organizzazione amministrativa, clienti, etc. .

Per evitare la fuoriuscita di tali tecniche e segreti, l’imprenditore può stipulare con i dipendenti un patto di non concorrenza, con il quale si obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro in cambio dell’impegno di quest’ultimo a non svolgere attività concorrenziale per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La disciplina del patto di non concorrenza è dettata dall’art. 2125 del codice civile e subordina la validità del patto con gli ex dipendenti a precisi limiti, che devono essere ben conosciuti e attentamente seguiti dalle imprese per evitare problematiche e rischi legali.

L’art. 2125 c.c. dispone: “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”