L’avvocato di altri Paesi della U.E. non sempre potrà esercitare in Italia

L’Avvocato abilitato in altro paese della Comunità Europea non potrà più patrocinare in Italia se non con determinati requisiti

Continuano ad essere oggetto di pronunce e provvedimenti le questioni circa l’esercizio della professione forense da parte di Avvocati abilitati in altri paesi della UE. Se da un lato l’avvocato, che ha conseguito la propria abilitazione all’esercizio della professione in maniera regolare, all’interno di un percorso formativo ben riconoscibile e grazie all’iscrizione ad un Albo professionale individuabile di altro Paese comunitario, ha la facoltà di poter assistere stragiudizialmente in controversie di diritto liberamente anche in Italia, sono negli anni insorte diverse difficoltà sulle questioni giudiziali.

La Cassazione decide: è esercizio abusivo della professione

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, in particolare la n. 7079/2022, che doveva decidere in merito ad una condanna in Appello per esercizio abusivo della professione da parte di un avvocato comunitario.

Nel provvedimento si dice  che “L’avvocato comunitario può svolgere liberamente attività stragiudiziale in altro stato membro, mentre potrà esercitare il patrocinio in giudizio in maniera occasionale, previa comunicazione dell’assunzione dell’incarico (tra gli altri), al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nel cui territorio ha operato ed a condizione che operi di concerto con un avvocato regolarmente abilitato all’esercizio della professione innanzi all’autorità adita.”

L’avvocato non sempre può patrocinare in Italia

Tuttavia gli Ermellini precisano però che “lo scopo della direttiva 98/5 è, a norma del suo art. 1, primo comma, quello di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato...in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquista la qualificazione professionale» e non già quello di regolare «l’accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro.”

Segue pertanto “qualora nel valutare le singole domande d’iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell’Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l’iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l’iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione.”

Per esercitare l’assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all’autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea vi è inoltre bisogno che si proceda ad una formale comunicazione al presidente dell’ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l’attività deve essere svolta, in difetto il professionista anche se nominato difensore, non è abilitato per poterne assumere e svolgere la difesa.