Il regime IVA nei contratti di locazione ad uso diverso da abitazione

Nel contratto di locazione ad uso diverso rispetto a quello abitativo è possibile optare per l’applicabilità o meno dell’IVA sul canone pattuito

Le locazioni sono qualificate prestazioni di servizi, come si evince dall‘art. 3 del DPR 633/72. Per le operazioni di locazione immobiliare, la regola è divenuta l’esenzione dall’Iva, con applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. Sono, infatti, esenti Iva le locazioni e gli affitti (e relative proroghe, cessioni e risoluzioni) aventi per oggetto i seguenti immobili ubicati nel territorio dello Stato (art. 10 comma 1 n. 8 del DPR n. 633/72):

  • Terreni ed aziende agricole;
  • Aree diverse da quelle destinate a parcheggio di autoveicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono l’utilizzazione edificatoria;
  • Fabbricati abitativi e strumentali, salvo che nel contratto di locazione venga esercitata l’opzione per il regime di imponibilità Iva, nei limiti in cui la norma consente questo tipo di facoltà.

La regola dell’esenzione dall’applicazione dell’Iva, è comunque soggetta a derogata in alcuni specifici casi. In particolare, è possibile optare per l’imponibilità Iva del canone di locazione nei seguenti casi:

  • Per le locazioni di fabbricati abitativi, limitatamente a quelle stipulate (dal lato del locatore) da imprese di costruzione o ristrutturazione;
  • Per le locazioni di alloggi sociali, da chiunque stipulate;
  • Infine, per le locazioni di fabbricati strumentali, da chiunque stipulate.

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 8 del DPR n. 633/72 sono difatti esenti da Iva “le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita’ sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni“.