I criteri per l’autorizzazione o proibizione di trasferimenti di armi convenzionali sono regolamentati dal Trattato sul commercio delle Armi
Il Trattato sul commercio delle armi
L’ Arms Trade Treaty (c.d. ATT) stabilisce i criteri per l’autorizzazione (o proibizione) di trasferimenti di armi convenzionali a livello globale.
L’’Assemblea Generale dell’ONU lo ha adottato il 2 aprile 2013.
E’ entrato in vigore dopo al ratifica di 50 stati il 24 dicembre 2014.
Attualmente sono 110 gli Stati che hanno aderito oltre i 31 firmatari.
Lo scopo del Trattato
E’ finalizzato a regolamentare o migliorare il commercio di armi convenzionali e prevenire oltre che eliminare il loro traffico illecito al fine di contribuire alla sicurezza internazionale.
Il Trattato si applica a otto categorie di armi convenzionali che ricalcano le categorie del Registro delle Armi Convenzionali delle Nazioni Unite e relative parti e munizioni, incluse le armi leggere e di piccolo calibro.
L’art. 6 stabilisce i casi in cui i trasferimenti di armi sono proibiti , cioè :
- se sono in violazione di regimi di sanzioni tali gli embarghi decisi dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU,
- o se le armi oggetto del trasferimento potrebbero essere usate per la commissione di atti di genocidio, crimini contro l’umanità o violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949
Il successivo articolo 7 stabilisce i criteri che gli Stati parte devono considerare al momento della decisione sulla concessione o meno di un’autorizzazione alle esportazioni.
Infatti gli Stati devono negare le autorizzazioni nel caso in cui l’esportazione possa portare alla commissione o facilitazione di:
- gravi violazioni del diritto internazionale umanitario;
- gravi violazioni dei regimi internazionali di diritti umani;
- atti illeciti ai sensi delle convenzioni internazionali relative al terrorismo;
- atti illeciti ai sensi delle convenzioni internazionali relative alla criminalità transnazionale organizzata.
Ogni Stato parte nel momento di decidere sull’autorizzazione deve anche considerare la possibilità che le armi da trasferire siano utilizzate per la commissione di atti di violenza di genere o contro donne e bambini.