Si può richiedere la restituzione dei regali fatti all’ex una volta che il rapporto è finito? Cosa dice la legge
L’amore è eterno…finchè dura. In questi giorni si rincorrono notizie su celebri matrimoni al capolinea, alcune confermate come la notizia della rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, altre smentite, come quello tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. E mentre molti si chiedono quali saranno le cifre dei divorzi da capogiro, la curiosità potrebbe scattare anche in merito al dstino dei reciproci regali che le coppie si sono scambiati, magari da fidanzati, quando per la legge la loro unione non era ancora sancita, trattandosi alcune volte di beni ache molto importanti, del valore anche a più zeri. E allora oggi vediamo insieme che destino seguono i regali fatti all’ex fidanzata o fidanzato in occasione di ricorrenze come la festa della donna, San Valentino, il compleanno, oppure quelli fatti fuori da una ricorrenza specifica.
Regali costosi e restituzione quando si diventa “ex”
In quanto beni che godono di una certa “liberalità d’uso”, in linea generale, i regali non vanno restituiti. Tuttavia occorre precisare che nel caso di un regalo dal particolare valore economico (come quelli prima citati), ci si trova a dover appurare che il bene regalato non verrebbe ceduto in liberalità d’uso, ma con una una vera e propria donazione, da effettuare pertanto attraverso un atto pubblico del notaio. Senza quest’ultimo documento, la donazione è nulla e il “regalo” va restituito al proprietario in caso quest’ultimo lo richieda.
Non si restituisce se donati dal notaio
Dunque, se il bene è di particolare valore in relazione al patrimonio del donatore, deve essere fatta una donazione vera e propria davanti al notaio. Se questo pubblico atto manca, su richiesta di restituzione da parte del donante, il bene va restituito perché chi lo ha ricevuto lo possiede senza averne titolo. Se invece c’è l’atto notarile, la donazione può essere più revocata la così detta ingratitudine del donatario.
E se salta il matrimonio?
Secondo gli Ermellini infatti, come esplicitato nell’ordinanza 29980 del 2021, tutti i regali fatti in per l’imminente matrimonio vanno restituiti se le nozze non si tengono più. Questa restituzione è dovuta a prescindere se vi sia o meno una responsabilità nella rottura della promessa. Ai fini della proposta azione di restituzione dei regali non serve che la promessa di matrimonio sia avvenuta mediante una dichiarazione pubblica. L’ordinamento, infatti, non richiede né una specifica forma di promessa, né la pubblicità della promessa effettuata, in quanto con la disposizione dell’articolo 80 del Codice civile si limita a riconoscere al donante la facoltà di chiedere la restituzione dei doni effettuati “a causa della promessa di matrimonio”.