Spese condominiali: chi anticipa le spese di conservazione della cosa comune ha diritto al rimborso
Spese condominiali
Le spese relative alla gestione delle parti comuni in un condominio si suddividono in spese ordinarie e straordinarie e vanno ripartite tra i condomini sulla base dei criteri contenuti nel regolamento condominiale o, in mancanza, in base alle norme contenute nel codice civile.
Il riparto delle spese va approvato dall’assemblea condominiale e da quel momento diventa obbligatorio per i singoli condomini.
Può accadere però che i condomini, per motivi diversi, trascurino o sottovalutino un intervento che a parere di un singolo condomino sia invece necessario ed urgente.
Cosa accade se il singolo condomino anticipa le spese per effettuare l’intervento? Avrà diritto al rimborso?
La sentenza
La Suprema Corte di Cassazione, sez. VI civile, con sentenza n. 5465 del 18/02/2022 ha affrontato il tema delle spese di conservazione della cosa comune sostenute dal singolo condomino e del diritto al rimborso.
Secondo la Corte, in tema di spese di conservazione della cosa comune, l’art. 1110 c.c. esclude ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilendo, piuttosto, che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune (ossia per il mantenimento della sua integrità), ha diritto al rimborso, purché abbia precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti, sicché, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo su di lui soltanto l’onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori.
La Corte sottolinea anche la differenza tra la disciplina dettata dall’art. 1110 c.c. e l’art. 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune.
Infatti, nel condominio, rispetto alla comunione, i beni rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.