Il diritto di prelazione per legge o per accordo tra le parti

Il diritto di prelazione pone a parità di condizione il diritto di “precedenza di un soggetto anzi ad un altro

Il cosiddetto diritto alla prelazione, postula secondo quanto normativizzato in Italia, l’attribuzione al titolare di tale diritto, di una posizione di preferenza rispetto ad altri soggetti, a parità di condizioni, ai fini della costituzione di un determinato negozio giuridico.

Diritto di prelazione: per legge o per accordo tra le parti

Il diritto di prelazione è, come già esplicato, previsto dalle disposizioni giuridiche vigenti nel nostro paese, ma tuttavia viene anche riconosciuto qualora sia frutto di un accordo tra le parti.

La prelazione è volontaria quando viene convenzionalmente prevista dalle parti, attraverso il patto di prelazione. Mentre si parla di prelazione normativa se è la legge stessa a postulare il diritto. In tale fattispecie, la prelazione è assistita da efficacia reale pertanto, in caso di violazione del diritto, il soggetto che ha diritto alla stessa prelazione, può agire in retratto nei confronti del terzo.

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Pronunce della Cassazione

Con l’ordinanza della Cassazione n. 123/2020, si tratta della cosiddetta prelazione agraria, i giudici precisano che “Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria è necessario che il fondo venga coltivato da almeno due anni in virtù di un titolo idoneo.” L’ordinanza n. 1254/2019, invece, tratta delle disposizioni degli articoli 38 e 39 della legge n. 392 del 1978, rendendole funzionali alla comprensione del tema di prelazione e riscatto in favore del conduttore di immobile urbano ad uso non abitativo, precisando che “si applicano anche all’ipotesi in cui il locatore alieni la sola nuda proprietà del bene, riservandosene l’usufrutto, potendosi interpretare il riferimento al “proprietario”, contenuto nelle richiamate disposizioni, come afferente alla fattispecie della nuda proprietà, la quale non integra una situazione soggettiva diversa rispetto al diritto dominicale, ma rappresenta unicamente l’effetto di una temporanea compressione di talune facoltà connaturate a tale diritto.”. Da citare sicuramente sull’argomento è l’ordinanza n. 25376/2018, che tratta la dibattutissima applicazione della prelazione in campo di locazioni, la Corte sancisce a riguardo che “Il conduttore retraente, il quale abbia continuato a detenere l’immobile dopo la sua alienazione, avvenuta in violazione del diritto di prelazione del medesimo conduttore, non è tenuto a versare al retratto i canoni di locazione ma solamente il prezzo di acquisto del bene, sostituendosi con effetto ex tunc nella medesima posizione del terzo, a seguito della sentenza di accertamento della legittimità del suo diritto di riscatto.”