Condominio: natura delle terrazze “a livello” e norme applicabili

Condominio: La terrazza a livello o il cortile che copre due box non è un lastrico solare e si applica l’articolo 1125 c.c.

Questione

La corretta qualificazione delle terrazze o cortili “a livello”, che fungono da copertura ai box, è di rilevante importanza in ambito condominiale.

Infatti, se tali elementi vengono considerati come lastrico solare, si applicherà la disciplina relativa alle parti comuni, diversamente, se non possono considerarsi tali, allora si avrà una diversa disciplina.

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La Corte d’Appello di Roma si è recentemente interessata di tale questione, stabilendo l’applicabilità dell’articolo 1125 del codice civile.

La sentenza

Con la sentenza n. 1792 del 09/03/2021 la Corte d’Appello di Roma, sezione VIII civile, ha stabilito che: “La terrazza a livello o il cortile che copre due box non è un lastrico solare”.

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Secondo la Corte infatti, “la funzione principale del lastrico solare è quella di copertura dei piani sottostanti, essendo possibile l’equiparazione alla terrazza solo nel caso in cui essa ricopra la stessa specifica funzione. Il giardino o cortile posto a copertura di soli due box di proprietà esclusiva di due soli condomini non è la parte terminale e di copertura dell’edificio e ad esso si applica, in via analogica, l’art. 1125 c.c.”.

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L’articolo 1125 c.c. dispone: Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

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