Cohousing: per il Tar è legittima la chiusura della struttura assistenziale

Il Tar Lazio ritiene legittima la chiusura della struttura socio-assistenziale non autorizzata operata dal comune in quanto non rientrante nella disciplina del Cohousing

Cohousing: di che cosa si tratta?

L’esperienza del cohousing nasce in Danimarca negli anni ’60 per poi diffondersi anche in Svezia, Norvegia, Olanda, Inghilterra, Germania, Francia, Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, prendendo piede di recente anche in Italia, seppure non ancora disciplinato in modo organico.

Si tratta di un modello coabitativo che persegue essenzialmente l’incoraggiamento della socialità, dell’aiuto reciproco, dei rapporti di buon vicinato, della riduzione della complessità della vita, della sua migliore organizzazione con conseguente diminuzione dello stress, della riduzione dei costi di gestione delle attività quotidiane.

L’esperienza è caratterizzata da un alto livello di condivisione delle scelte, da legami di collaborazione e socialità, dalla condivisione di molti spazi e servizi.

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La sentenza del Tar Lazio del 3 febbraio 2022, n. 1286

Nel caso esaminato Il Comune aveva disposto la chiusura di una struttura per anziani non autorizzata.

La Cooperativa impugnava il provvedimento al TAR deducendo che si trattava di non di una r.s.a. bensì per l’appunto di una fattispecie di cohousing, che gli anziani risiedevano nell’immobile con i contratti di subaffitto, erano capaci di intendere e di volere, in buone condizioni di salute, che nell’immobile disponevano ognuno di un proprio alloggio, con spazi comuni come il salone e la cucina e che vi era la partecipazione collettiva alle pulizie e alla preparazione dei pasti.

In realtà gli ospiti della struttura erano tutti anziani o molto anziani, quasi tutti affetti da patologie varie e solo parzialmente autosufficienti.

Per il Tar tale situazione non è sovrapponibile all’ipotesi del cohousing, tipizzata dalla piena volontarietà della condivisione abitativa, in condizione di piena autosufficienza e senza l’intermediazione di soggetti terzi esterni a detta esperienza.

Ha dunque escluso la ricorrenza del “cohousing”, non configurabile quando la residenza delle persone anziane è finalizzata in tutto o in parte a consentire l’erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno (rientranti nei servizi alla persona e come tali soggette ai requisiti specificatamente previsti a tutela degli utenti, nel caso di specie, dalla L.R. Lazio n. 41 del 2003) da parte di terzi, dai quali dipenda (anche solo parzialmente) l’organizzazione dell’ambiente.

Il Comune ha correttamente operato, ordinando la chiusura di quella che appariva in sostanza una struttura socio-assistenziale non autorizzata, ex art.13, comma 1c. della L.R. n.41 del 2003.