La Corte Costituzionale si pronuncia in particolare sul requisito del permesso di soggiorno per ottenere il reddito di inclusione
Reddito di inclusione
Il reddito di inclusione non si esaurisce in una provvidenza assistenziale volta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue più ampi obiettivi di inclusione sociale e lavorativa.
Per ottenere il reddito di inclusione, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa.
Pertanto la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza.
E’ questa la conclusione alla quale arriva la Corte Costituzionale con la sentenza n. 34 del 2022 (richiamando anche la recente sentenza n. 19/2022 ) nel dichiarare infondata la questione relativa all’illegittimità costituzionale con riferimento al requisito del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
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Il permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno di lungo periodo è concesso qualora ricorra una serie di presupposti che testimoniano della relativa stabilità della presenza sul territorio, e il suo regime si colloca nella logica di una ragionevole prospettiva di integrazione del destinatario nella comunità ospitante. Più precisamente, in base al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, esso può essere chiesto in presenza di quattro requisiti:
- possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
- alloggio idoneo;
- superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana.
Il permesso è a tempo indeterminato e fra le cause della sua revoca non è prevista la perdita dei requisiti di cui sopra (cioè, del reddito e dell’alloggio idoneo).
La ragionevole correlazione tra il requisito del permesso di soggiorno e la ratio del reddito di inclusione discende dalla circostanza, che tale provvidenza non si risolve in un mero sussidio economico, ma costituisce una misura più articolata, comportante anche l’assunzione di precisi impegni dei beneficiari, diretta ad immettere il nucleo familiare beneficiario in un “percorso volto al superamento della condizione di povertà, all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale”.
Va considerato, inoltre, che la durata del beneficio economico poteva arrivare a diciotto mesi, con possibilità di rinnovo per un periodo di dodici mesi.