In caso di contratti conclusi con venditore porta a porta si applica la favorevole discicplina del consumatore per la vendita al di fuori dei locali commerciali
La vendita porta a porta configura una fattispecie di vendita al di fuori dei locali commerciali, che postula delle tutele per il consumatore.
L’art. 49 del Codice del Consumo diciplina una serie di obblighi a carico del venditore ed a beneficio del consumatore, tra cui il primario obbligo di informazione.
Innanzitutto, il professionista ha l’obbligo di fornire la propria identità e le caratteristiche dei beni e servizi offerti, oltre alla localizzazione geografica del medesimo, il numero di telefono e di fax e, più in generale, tutte le informazioni atte a poter in qualsiasi modo reperire il venditore nel più breve tempo possibile.
Il professionista deve inoltre fornire nel dettaglio tutti i recapiti dell’azienda ove poter tempestivamente presentare eventuali reclami.
Il consumatore deve inoltre essere informato nel dettaglio dell prezzo totale dei beni o dei servizi, comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, delle modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, di tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo.
Se si tratta di contratto di durata, il consumatore dovrà essere informato della durata minima del contratto, dell’eventuale rinnovo automatico e delle modalità di recesso.
L’onere della prova di aver assolto con diligenza all’obbligo di rendere informativa conforme al dettato normativo sancito dal codice del consumo incombe sempre sul professionista.
Nel caso di conclusione del contratto, il consumatore ha sempre la facoltà di recesso, da esercitare entro 14 giorni dalla conclusione del contratto e, nel caso in cui l’informativa sul recesso non sia stata resa dal professionista, il consumatore ha diritto di recedere entro 12 mesi e 14 giorni.