Vaccino obbligatorio: reintegrati 26 militari sospesi senza retribuzione

Vaccino obbligatorio: Sollevati dubbi di costituzionalità sul decreto che sospende anche il personale scolastico

La contestazione

I militari ed altre categorie di lavoratori, dal 15 dicembre scorso, sono stati destinatari di un decreto che ha imposto l’obbligo vaccinale fino alla terza dose, pena la sospensione dal servizio e contestuale sospensione della retribuzione.

Un gruppo di 26 appartenenti alle forze militari ha deciso di rivolgersi al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti di sospensione dal lavoro, contestualmente chiedendo l’accertamento del diritto ad essere reintegrati al lavoro e a percepire la retribuzione.

Il Tar Lazio, I Sezione bis, si è pronunciato accogliendo, con decreto pubblicato il 14 febbraio 2022, la richiesta di sospensione in via cautelare.

Con il ricorso proposto è stata richiesta la disapplicazione dell’art. 2 del D.L. n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” e la remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del medesimo decreto.

Il TAR e il vaccino obbligatorio

Il Tar Lazio ha accolto l’istanza di sospensione, quindi ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati in attesa della decisione definitiva che sarà presa a seguito dell’udienza del 16 marzo prossimo.

L’esame della questione ha rivelato la sussistenza di profili di illegittimità costituzionale della normativa che impone l’obbligo vaccinale.

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L’illegittimità costituzionale però, deve essere dichiarata dalla Corte Costituzionale, che sarà eventualmente chiamata ad esprimersi se il tar riterrà rilevante e non manifestamente infondata la questione riguardante l’articolo 2 del D.L. n. 171/2021 il quale, sotto la rubrica “Estensione dell’obbligo vaccinale”, statuisce che, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità del greenpass, si applica ad ulteriori categorie, e cioè al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 e degli Istituti penitenziari.

Pertanto, se il Tar Lazio riterrà la questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, la Consulta sarà chiamata ad esprimersi sulla legittimità o meno dell’obbligo vaccinale per i militari e per tutte le ulteriori categorie obbligate dall’art. 2, compresi gli insegnanti.