Nel mantenimento va calcolata anche la spesa per retribuire la babysitter mente l’altro genitore è impossibilitato a restare con il figlio
Come già deciso dal Tribunale di prime cure, il tribunale di secondo grado ha confermato le motivazioni che fondano il rigetto all’opposizione dell’uomo al precetto intimatogli dalla moglie, per ottenere le spese relative alla babysitter previste dal protocollo di famiglia, recepito dal provvedimento presidenziale.
La babysitter va considerata come spesa da includere nel mantenimento
L’uomo decide pertanto di ricorrere in Cassazione avverso la decisione del Tribunale di Appello e in sede rileva la non necessità di accertare il titolo di credito con un nuovo titolo esecutivo, trattandosi si di una spesa necessaria, ma indeterminata nell’importo e non liquidabile in base a criteri oggettivi visto che le spese sono calcolate in base, non solo alle ore in cui la babysitter ha prestato servizio, ma anche per le indennità ad essa riconosciute.
La Cassazione dichiara però il ricorso inammissibile. Non si può per gli Ermellini considerare il babysitteraggio come una spesa incerta, le somme che vengono impegnate per la retribuzione della persona che resta con i figli nel momento in cui il genitore è impossibilitato, sono state liquidate in base a un criterio di “agevole oggettività” come previsto dal protocollo per la famiglia. Le spese per la babysitter in tal senso pertanto, debbono infatti considerarsi spese ordinarie perché certe e prevedibili nel loro ammontare.
È quindi legittimo il precetto con cui la ex moglie chiede il pagamento delle spese suddette, mentre è inammissibile il ricorso perché in sostanza vuole riavviare una fase di merito che è già chiusa e definita, attribuendo alla Corte di legittimità un compito che non le è proprio.
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Non basta che il marito contesti nel merito la decisione con cui è stata rigettata la sua opposizione al precetto con cui la ex ha chiesto le spese per la babysitter, per ritenere questo credito incerto e indefinito. Tanto più se le spese di babysitteraggio sono state definite in base al protocollo di Famiglia. Queste le precisazioni della Cassazione nell’ordinanza n. 4388/2022