Concordato preventivo: se l’imprenditore non rispetta i termini fallisce

Le Sezioni Unite confermano il costante orientamento della Cassazione in base al quale la dichiarazione di fallimento può intervenire anche in assenza di una preventiva dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo omologato.

Dichiarazione di fallimento: su istanza di chi e quando

Dopo le modifiche apportate alla legge fallimentare dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall. su istanza :

  • dei creditori
  • del P.M.
  • o sua propria

Le sezioni Unite della Cassazione 

La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 4696 del 14 febbraio 2022, dopo aver richiamato la posizione maggioritaria della giurisprudenza nonché la dottrina più autorevole, concludono per confermare l’orientamento costante della Cassazione.

In base a tale orientamento la dichiarazione di fallimento può intervenire anche in assenza di una preventiva dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo omologato.

Ciò quanto meno nei casi in cui il creditore istante faccia valere il credito non nella misura originaria ma in quella ridotta con la proposta concordataria omologata ma ineseguita.

Infatti, il debitore continua ad essere obbligato all’adempimento anche una volta scaduto il termine per la risoluzione del concordato, con la conseguenza che in caso di inadempimento si configura un fatto sopravvenuto autonomamente rilevante che può rappresentare un presupposto di fallibilità su istanza non solo dei creditori ma anche del P.M. (come detto, per la misura falcidiata) ed anche di nuovi creditori (Cass. civ., sez. unite, n. 9935/2015).

Secondo le Sezioni Unite, poi, non può assumere rilevanza interpretativa il nuovo settimo comma dell’art. 119 d.lgs. n. 14/2019.

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Principio di diritto

Viene pertanto affermato il principio di diritto secondo cui “nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del P.M. o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.”.