E’ possibile cambiare il proprio cognome mediante presentazione di apposita domanda al Prefetto, ma solo in determinate circostanze
Il DPR n. 396 del 3/11/2000, così come modificato dal DPR n.54/2012, disciplina la procedura utile per la modifica del proprio nome.
L’art. 2 del Dpr n. 54/2012 statuisce che “salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta“.
L’istanza, debitamente motivata, deve essere presentata al Prefetto del luogo di residenza del richiedente, il quale deve essere necessariamente un cittadino italiano.
Il richiedente deve indicare il cognome che intende assumere, il quale non può essere un cognome di rilevanza storica o di personaggi noti.
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Secondo la giurisprudenza, sussiste un ampio riconoscimento della facoltà di cambiare il proprio cognome, a fronte del quale la sfera di discrezionalità riservata alla pubblica amministrazione deve intendersi circoscritta alla individuazione delle ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch’esso meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, Sez I, 17 marzo 2004, n. 515/04).