Niente alimenti dopo la separazione per la moglie che scappa da casa?

Separazione: un reciproco venir meno dei sentimenti può giustificare l’abbandono del tetto coniugale? La pronuncia della Cassazione

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Se un allontanamento di questo tipo si dovesse verificare, secondo la giurisprudenza prevalente, non si concretizzerebbero le condizioni per poter addebitare la separazione al coniuge che lascia la casa. Un uomo ed una donna, giungono alla separazione che vede l’uomo onerato dell’assegno da versare nei confronti della moglie di 300 euro al mese, oltre a dover mantenere egli stesso la figlia non autosufficiente economicamente che rimaneva a vivere con il padre. L’uomo tuttavia decidere di ricorrere sino in Cassazione (non avendo a suo giudizio avuto giustizia in Appello), al fine che venga considerato il mancato addebito della separazione alla moglie, colpevole dal suo punto di vista, di avere provocato la loro irreversibile crisi andando via di casa.

Niente addebito della separazione per la moglie che va via di casa

La Cassazione, tuttavia conferma la valutazione dei giudici di Appello. Pur avendo compiuto una sorta di fuga da casa, la donna, per la Corte non è addebitabile la rottura coniugale alla stessa. Tale conclusione si ha perché, a fronte dell’«abbandono della casa familiare da parte della moglie», sono state accertate alcune circostanze idonee a dimostrare che «l’interruzione della convivenza aveva in realtà rappresentato l’esito di una crisi familiare già in atto da tempo».

La crisi famigliare è motivo dell’allontanamento

Gli Ermellini infatti, spiegano che «l’intervenuto deterioramento dei rapporti tra i coniugi, in epoca anteriore all’allontanamento della donna», pertanto a tal proposito si sottolinea che «il tentativo dei coniugi di procedere con un percorso assistito di mediazione e, se possibile, di riconciliazione coniugale, percorso avviato senza successo; l’invio della comunicazione all’uomo, da parte del legale della moglie, per informarlo della decisione di quest’ultima di allontanarsi definitivamente dal domicilio coniugale» e, infine, «l’esistenza di una forte e persistente tensione tra i coniugi e di un clima di progressiva reciproca disaffezione».

Concludendo, la fuga dalla casa coniugale messa in atto dalla donna va considerata come conseguenza di «una situazione familiare già da tempo irrimediabilmente compromessa».

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La donna dovrà mantenere la figlia

La Corte tuttavia ritiene che il mantenimento della figlia non può essere solo ed esclusivamente a suo carico, questo in forza di un principio ad onor del vero, più volte sostenuto in Cassazione secondo il quale «l’obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori, anche per il figlio maggiorenne, quando questi non abbia raggiunto la autosufficienza economica». Si rinvia pertanto sul punto in Appello per «la valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori» e «le esigenze attuali della figlia e del tenore di vita da lei goduto».