Nel caso di contrattodi appalto di opere destinate a durare nel termpo, sussiste una garanzia decennale dell’appaltatore
L’art. 1667 c.c. disciplina, in generale, le azioni che può esperire il committente in caso di vizi dell’opera, scandendo prescrizioni e decadenze ben precise.
Secondo la disciplina codicistica “l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi vdell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall’appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna“.
Accanto a tale tipo di responsabilità dell’appaltatore, nel caso di vizi afferenti alle costruzioni destinate a durare nel tempo, sia affianca una garanzia decennale da parte dell’appaltatore nei confronti del committente.
La giurisprudenza ha letto ed interpretato tale locuzione in forma estensiva, ricomprendendovi tutte quelle difettosità le quali, ancorché non richiedano una spesa ingente per essere risolte, incidano in modo sensibile sul valore economico dell’edificio.
L’operatività della garanzia decennale
L’art. 1669 c.c. difatti sancisce che “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia“.
Deve trattarsi dunque di immobili destinati a lunga durata per loro natura, il che sta a significare che si deve avere riguardo solo al tipo ed al modo della costruzione obiettivamente considerata e non anche alla destinazione che le parti vi abbiano dato.
Il termine decennale decorre dal compimento dell’opera (C.Cass 8050/95), in caso di ricostruzione, anche parziale, il termine inizia a decorrere dall’ultimazione della parte ricostruita (C. Cass 13/93); il termine annuale per la denuncia decorre dal giorno in cui il committente o l’acquirente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei fatti e della loro derivazione causale dell’imperfetta esecuzione dell’opera (C. Cass. 24486/17; 4249/10; 1463/08 tra le altre).
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L’onere della prova circa la tempestiva proposizione della denuncia (che costituisce condizione necessaria per l’azione) incombe sul committente e non sul costruttore, ma il committente è assolto dall’onere di denuncia quando vi sia riconoscimento del vizio da parte dell’appaltatore.