Il reato ambientale che non sia tassativamente indicato dal decreto sulla responsabilità degli enti non può essere contestato alla persona giuridica
La responsabilità amministrativa degli enti collettivi per i fatti costituenti reato
Il D. Lgs. n. 231 del 2001, inserito nell’ordinamento italiano in forza di fonti normative internazionali e comunitarie, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti collettivi per i fatti costituenti reato.
Il modello di responsabilità originariamente previsto con riguardo ad un ristretto novero di reati presupposti, è stato poi progressivamente esteso, con l’inserimento dell’art. 25 undecies, da parte del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, e con la successiva, L. 22 maggio 2015, n. 68, ad una più ampia serie di reati inclusivi anche delle fattispecie poste a tutela dell’ambiente.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la dichiarazione di responsabilità degli enti, impone un doppio livello di legalità.
Il fatto commesso dagli organi apicali dell’ente deve essere infatti previsto da una legge entrata in vigore prima della commissione dello stesso e che tale reato sia previsto nel tassativo elenco dei reati presupposto.
L’ordinamento italiano, a differenza di altri ordinamenti, non prevede una estensione della responsabilità da reato alle persone giuridiche di carattere generale, coincidente con le incriminazioni vigenti per le persone fisiche.
Limita detta responsabilità soltanto alle fattispecie penali tassativamente indicate nel decreto stesso.
La Suprema Corte ha seguito una tale impostazione in tema di reati ambientali prima che ad alcuni di essi venisse collegato l’illecito amministrativo dell’ente con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
Le Sezioni Unite hanno confermato tale orientamento in tema di reati tributari non previsti nei tassativi elenchi del più volte citato decreto 231 del 2001.
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La sentenza della Cassazione penale n.2234 del 2021
La Cassazione ha stabilito che il reato ambientale che non sia tassativamente indicato dal decreto sulla responsabilità degli enti non può essere contestato alla persona giuridica, per affermare la sua responsabilità, attraverso un’interpretazione per analogia.
Dal complesso delle norme del decreto legislativo 231/2001 emerge, infatti, che il sistema italiano, a differenza di altri ordinamenti giuridici ,non prevede la possibilità di applicare le incriminazioni vigenti anche a reati analoghi se non tassativamente previsti dalla norma.
Ad affermarlo è la Cassazione accogliendo il ricorso di una raffineria contro la condanna per sversamento di idrocarburi da uno dei serbatoi.
La Suprema corte sottolinea come nella fattispecie si tratti di reato previsto dall’articolo 6, lettere a) e d) , del decreto legge 172/2008, di cui però non si trova traccia nel catalogo dei reati di cui al decreto legislativo 231/2001.