I termini per la denuncia dei vizi nel contratto di appalto

Nel caso di vizi dell’opera, il committente ha termini ben precisi per far valere le proprie ragioni e per intraprendere le relative azioni

In materia di appalto, gli l’art. 1667 e l‘art. 1668 c.c. disciplinano termini e contenuto della garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.

Entro due anni dalla consegna il committente può chiedere l’eliminazione dei vizi dell’opera a spese dell’appaltatore o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore.

E’ possibile distinguere due tipologie di vizi: palesi e occulti. Solo in relazione ai secondi, il committente ha l’onere di denunciarli entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla scoperta, rispondendo l’appaltatore invece dei vizi palesi senza necessità della denuncia, purché l’opera non sia stata accettata dal committente.

Al termine di decadenza di 60 gg., se ne aggiunge un ulteriore – di prescrizione – di due anni dalla consegna dell’opera per poter esercitare l’azione di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera ex art. 1667 c.c., con la conseguenza che il committente convenuto per il pagamento possa sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Il presupposto per l’applicazione dell’articolo 1667 c.c. è l’avvenuta integrale esecuzione dell’opera, in violazione delle prescrizioni pattuite per l’esecuzione o delle regole tecniche necessarie per la costruzione della stessa. L’articolo 1667 c.c. non è invocabile nel caso di non integrale esecuzione dell’opera.

La prescrizione biennale, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, si applica anche alle richieste di risarcimento del danno scaturenti dalla presenza dei vizi e delle difformità previste dall’art. 1667 c.c.

In particolare, la Suprema Corte, con sentenza n. 20893/2017, ha ribadito nuovamente che l’art. 1668 cod. civ., nell’enunciare il contenuto della garanzia prevista dall’art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all’azione per l’eliminazione dei vizi dell’opera a spese dell’appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell’appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per i vizi o difformità destinate ad integrare il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all’azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l’esigenza della tutela del committente a conseguire un’opera immune da difformità e vizi con l’interesse dell’appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell’esecuzione della prestazione.